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UNIONE NAZIONALE OPERATORI R.A.E.E. - UNO.RAEE
- STATUTO -
TITOLO 1 - Denominazione - Sede – Ambiti di rappresentanza Articolo 1 - Con riferimento alla legislazione nazionale in vigore ed alle direttive comunitarie ed internazionali sui temi ambientali a norma dell'art. 36 del Codice Civile, è costituita la UNIONE NAZIONALE OPERATORI R.A.E.E. in breve UNO.RAEE
per rappresentare negli ambiti preposti, promuovere e valorizzare qualità e professionalità delle imprese che operano nelle attività industriali, commerciali e di servizi · in particolare della filiera della gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche · più generalmente della gestione dei servizi ambientali. Essa non ha fini di lucro e non può avere vincoli con partiti e movimenti politici. Complessivamente, o attraverso i rappresentanti di eventuali settori merceologici e operativi di riferimento può aderire ad Enti ed Organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale, con finalità in armonia con i propri scopi sociali, designare e nominare i propri rappresentanti o delegati in enti, organi e commissioni nei quali la rappresentanza delle categorie e delle imprese associate sia richiesta, opportuna, o ammessa. L’Associazione ha sede in Milano e la sua durata è illimitata. Articolo 2- Finalità L'associazione intende farsi carico di: a) rappresentare collettivamente e singolarmente i propri associati ai fini del riconoscimento e della valorizzazione della loro specifica attività professionale nei confronti delle istituzioni, delle organizzazioni industriali e di altre associazioni, organizzazioni od enti nazionali, internazionali ed esteri; b) tutelare gli interessi di carattere generale e collettivo degli Associati in merito all'oggetto sociale; c) fornire indicazioni relative agli interventi e ai supporti nazionali ed internazionali previsti a favore delle attività relative al settore; d) favorire accordi di interessi comuni fra i soci o fra di essi ed organismi terzi; e) svolgere quelle altre attività che i suoi organi statutari riconoscono utili per il raggiungimento dei fini istituzionali; f) la promozione, il coordinamento e la realizzazione di iniziative connesse alla gestione del fine vita (raccolta, trasporto, recupero, stoccaggio, trattamento) e generalmente nell’e-waste management di prodotti elettronici, elettrici, tecnologici e di altra tipologia di rifiuti; g) la predisposizione di corsi di formazione e aggiornamento tecnico; h) la comunicazione e l'informazione connessa all'oggetto sociale; i) la realizzazione e/o partecipazione a manifestazioni, convegni, incontri atti a promuovere le iniziative di categoria; l) l'espletamento di ogni servizio connesso all'attività dei soci richiesto e concordato singolarmente o in gruppi. TITOLO 2 - Soci Articolo 3 – L’associazione è aperta ad ogni persona fisica e giuridica, ad Enti ed altri soggetti, interessate o favorevoli all’attuazione dell’oggetto associativo I soci sono classificati in distinte categorie: - soci ordinari - soci fondatori: coloro che forniscono specifici supporti per il raggiungimento degli scopi dell’associazione. La qualifica viene attribuita dal Consiglio Direttivo. - soci di diritto: gli organismi della PA che facessero richiesta di ammissione. - soci sostenitori: coloro che condividono gli scopi dell’associazione. I soci ordinari e i soci fondatori hanno diritto al voto. I soci di diritto e i soci sostenitori non hanno alcun obbligo o vincolo. Articolo 4 – Ammissione Per essere ammessi all'Associazione il richiedente deve presentare : - domanda con i dati caratteristici dell’Azienda/Individuo che chiede l’ammissione. - per le aziende operative domanda di adesione come da modello associativo corredata da copia delle autorizzazioni relative agli ambiti di operatività dichiarati - per tutte le altre categorie dichiarazione condivisione e accettazione degli scopi associativi - in seguito alla comunicazione dell’eventuale accettazione della domanda da parte del Direttivo, versare la quota associativa. Il versamento della quota annuale perfeziona l'adesione all’Associazione e l’implicita presa visione dello statuto. Per gli anni successivi al primo i soci versano la quota annuale di partecipazione, determinata di volta in volta dal Consiglio Direttivo. Le dimissioni dall’Associazione sono formalizzate dalla mancanza di versamento della quota e hanno effetto immediato nel caso siano formalizzate per iscritto via mail, fax o lettera. Il mancato versamento implica le dimissioni del socio entro tre mesi dalla data di richiesta di versamento. Articolo 5 - Il Socio deve designare il delegato che lo rappresenti nei rapporti con l'Associazione e in seno ai singoli gruppi cui l'impresa è stata ammessa. Articolo 6 - La qualità di Socio si perde per: a) dimissioni; b) violazione dell’art. 4; c) sospensione/esclusione dall'Associazione deliberata dal Consiglio Direttivo a carico di quei Soci che hanno contravvenuto agli obblighi del presente Statuto o per gravi ragioni inerenti alla loro condotta morale ed economica, nonché per reati di carattere ambientale. Gli associati dimissionari o esclusi non possono utilizzare i marchi e i logo associativi né richiedere neppure parzialmente le quote, i contributi o le erogazioni versate, nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. TITOLO 3 - Organi dell'associazione Articolo 7 - Gli organi dell'associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Comitato Direttivo, il Presidente; il Collegio dei Probiviri se eletto. TITOLO 4 - Assemblea Articolo 8 - L'assemblea è costituita da tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale. Alle assemblee ordinarie o straordinarie hanno diritto di intervenire tutti i soci. -L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente, mediante apposita comunicazione inviata ai soci almeno dieci giorni prima della data di convocazione. -L'assemblea può essere convocata dal Consiglio Direttivo quando lo riterrà opportuno o in caso ne faccia richiesta un quinto dei soci. -L'assemblea ordinaria, che dovrà essere convocata entro il 31 maggio di ogni anno: -Approva bilancio consuntivo e preventivo sulle attività -Nomina delle cariche sociali in scadenza -Delibera sugli oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione. Articolo 9 - Per la validità delle assemblee ordinarie e straordinarie è necessaria in prima convocazione la presenza di più della metà dei soci ordinarie e fondatori, intervenuti in proprio o per delega. In seconda convocazione con la maggioranza dei presenti in proprio o per delega eccetto che per la assemblea straordinaria dove è richiesta la presenza diretta o indiretta di almeno un terzo dei soci fondatori Articolo 10 - Possono partecipare all'assemblea e votare i soci ordinari e fondatori presenti personalmente o a mezzo di delega conferita ad altro socio. Ogni delegato non può rappresentare più di due soci. Articolo 11 - Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà stabilire le modalità di partecipazione alle assemblee e di votazione a distanza mediante via telematica che attestino la certezza del partecipante Articolo 12 - L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo che nomina il segretario per redigere il verbale. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario. TITOLO 5 - Consiglio Direttivo Articolo 13 - Il Consiglio direttivo viene eletto dall'assemblea ed è composto da 3 a 19 membri Esso ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e dura in carica due anni e comunque fino a che l'assemblea ordinaria non procede al rinnovo delle cariche. -Il Consiglio direttivo determina la quota sociale annua che deve essere versata dai soci per far parte dell'associazione. -Il Consiglio direttivo si riunisce su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei suoi membri per deliberare Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio Direttivo. TITOLO 6 - Il Presidente e Segretario generale Articolo 14 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e dura in carica due anni. Egli ha la rappresentanza legale dell'associazione ad ogni effetto. -La rappresentanza può spettare anche a uno o più membri del Consiglio Direttivo ai quali lo stesso abbia delegato tutti o parte dei propri poteri. In caso di assenza o impedimento il Presidente può delegare le sue funzioni a un altro membro del Consiglio Direttivo. Articolo 15 - Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo unitamente alla maggioranza dei soci fondatori. TITOLO 7 – Collegio dei Probiviri Articolo 16 – L’Assemblea, se lo ritiene, potrà nominare il Collegio dei Probiviri, composta da tre membri, in carica due anni, ai quali i soci e gli aspiranti soci potranno rivolgersi per l’esame dei provvedimenti del Comitato Direttivo che li riguardano. La decisione dei Probiviri è inappellabile. Il Collegio dei Probiviri è pertinente per ogni questione attinente al rispetto dello Statuto e del Regolamento Interno se redatto. TITOLO 8 - Amministrazione – Entrate – Bilancio Articolo 17 – Il Presidente e il Consiglio Direttivo sono responsabili di fronte all’assemblea del buon andamento dell’associazione. La gestione operativa dell’associazione è affidata al Segretario Generale che rendiconta al Presidente ed al Consiglio Direttivo Articolo18 - Le principali entrate dell'associazione sono: a) - le quote annuali versate dai soci; b) - i contributi di enti pubblici e privati; c) - le sovvenzioni, liberalità o lasciti degli associati e dei terzi. e) - gli eventuali proventi derivanti dalla attività della associazione. -Il bilancio si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. All'associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. TITOLO 9 - Durata - Scioglimento Articolo 19 - La durata dell'associazione è illimitata. Lo scioglimento deve essere deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci. Articolo 20 - In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa la stessa ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con fini analoghi o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 c. 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; l’assemblea darà indicazioni di massima al od ai liquidatori in merito sopra. Articolo 21 - Per quanto non previsto nel presente statuto si applica la normativa vigente in materia. |
Scopi statutari dell'Associazione• Rappresentanza di categoria ai tavoli di lavoro in corso per la determinazione del sistema di gestione dei RAEE e rifiuti correlati • Individuazione di aree operative coordinate ad attività comuni • Chiara e completa informazione • Interazione con gli attori del mercato